Derivati, obblighi maggiori

Pubblicato il 01 settembre 2016

La Cassazione, chiamata ad intervenire in merito alla vendita di derivati da parte di una banca, non ha ritenuto assolti gli obblighi informativi previsti al tempo dei fatti, secondo il regolamento Consob del 1998, ed ha reputato che il comportamento degli intermediari finanziari non abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza, rafforzati in caso di vendita di derivati.

Obblighi di diligenza

La sentenza, n. 17440 del 31 agosto 2016, offre un quadro degli obblighi di diligenza, in caso trattino derivati, della banca verso clienti non professionali, anche se mostrino disponibilità al rischio.

Tra questi obblighi:

Nello specifico la banca avrebbe dovuto dare al cliente, intento a rimediare affannosamente alle perdite, concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio (effetto leva), informazioni in relazione alle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria dello stesso, e pretendere l'ordine per iscritto con esplicita indicazione delle avvertenze dell'intermediario sulla pericolosità delle operazioni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy