Detenuti, assunzioni agevolate: in vigore il decreto Sicurezza. Cosa cambia

Pubblicato il 14 aprile 2025

Favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli internati. È uno degli obiettivi del DL sicurezza, in vigore dal 12 aprile 2025.

Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 202, all’articolo 35, reca modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti.

Decreto Sicurezza: un percorso legislativo lungo e complesso

Il Decreto Sicurezza è il frutto di un iter parlamentare articolato. Le disposizioni oggi in vigore derivano infatti da un iniziale disegno di legge (DDL C.1660-A) recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario", approvato in prima lettura alla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 2024.

Il testo del DDL era stato nuovamente riformato durante l’esame del Senato e necessitava pertanto di una terza lettura alla Camera.

Per superare la situazione di stallo, il Governo ha deciso di stralciare le misure "meno condivise" e sottoporre il provvedimento all’esame del Consiglio dei Ministri. Il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025, su proposta congiunta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della difesa Guido Crosetto.

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, come abbiamo annunciato in premessa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2025.

Il provvedimento è ampio e articolato: affronta il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, rafforza la sicurezza urbana, tutela il personale in divisa e interviene in maniera puntuale sull’ordinamento penitenziario, con norme innovative che puntano a valorizzare il lavoro come strumento di reinserimento.

Soffermiamoci sulle novità contenute negli articoli 34 e 35.

Benefici di lavoro all’esterno (articolo 34)

L’articolo 34 del decreto Sicurezza modifica il comma 1-ter dell’articolo 4-bis della legge n. 354/1975, prevedendo  che qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, i benefici di lavoro all’esterno (e  i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata) possono essere concessi ai detenuti e internati anche per i delitti  previsti dagli articoli 415 e 415-bis c.p., vale a dire per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi e per il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario.

Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti (articolo 35)

Una delle novità più rilevanti per il reinserimento dei detenuti è contenuta nell’articolo 35 del decreto, che modifica l’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

A partire dal 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2025), non sono più solo le cooperative sociali, ma anche le aziende pubbliche e private a poter fruire delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente per le attività svolte fuori dal carcere.

Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: misura, durata e ammissione

Lo sgravio spettante è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

L'agevolazione:

Lo sgravio contributivo è riconosciuto per:

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio spetta

Lo sgravio è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria e alle condizioni generali di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi di natura economica

Per accedere allo sgravio in parola, i datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione all’INPS, da rinnovare successivamente ogni anno con il modulo di istanza on-line DETI.

I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche.

Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: tabella riepilogativa

Voce

Contenuto

Normativa

Art. 4, legge n. 381/1991 come modificato dall’art. 35 DL 48/2025

Articolo 2, legge 22 giugno 2000, n. 193

Articolo 8, del decreto 24 luglio 2014, n. 148 .

Istruzioni INPS

Circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 27

Soggetti beneficiari

Cooperative sociali, aziende pubbliche/private

Lavoratori coinvolti

Detenuti, internati, ammessi al lavoro esterno

Tipi di contratto

Subordinato, apprendistato, somministrazione, intermittente

Sgravio contributivo

95% contributi complessivi (escluso 0,30%)

Durata beneficio

Per tutta la detenzione + 18/24 mesi dopo (a seconda dei casi)

Cumulabilità

Con incentivi economici (NASpI, disabili), non con altri sgravi

Obblighi

Convenzione con il carcere, regolarità contributiva, comunicazioni INPS

Accesso

Domanda annuale tramite modulo online DETI (INPS)

 

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