Detrazione Iva ammessa anche senza dichiarazione annuale

Pubblicato il 27 gennaio 2017

In caso di possesso, da parte del contribuente, dei requisiti sostanziali per aver diritto alla detrazione Iva, permane il diritto al credito dell’imposta anche in mancanza della presentazione della dichiarazione annuale.

E’ questo il contenuto nell’ordinanza n. 1962 del 25 gennaio 2017 della Corte di cassazione.

Contro l’annullamento della cartella di pagamento, sancita dalle Commissioni tributarie, emessa contro una società per la ripresa dell’Iva dell’anno 2006, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione ritenendo sussistente la violazione delle disposizioni in materia di crediti Iva.

Sentenza SS.UU. 17757/2016: riconoscimento del credito Iva anche senza dichiarazione

Ma i giudici di cassazione, in primo luogo, hanno fatto riferimento, richiamandone il principio, alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite n. 17757/2016, in base alla quale pur in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, rilevabile da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti Iva, può essere riconosciuta dal giudice tributario quando sono presenti tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

E’ onere poi del contribuente provare che, in assenza della dichiarazione annuale, è debitore dell’Iva e titolare del diritto di detrarre l’imposta.

L’ordinanza n. 1962/2017 riconosce che i giudici di appello hanno seguito i principi fissati nella pronuncia n. 17757/2016 ritenendo esistente il credito Iva lamentato. Inoltre l’agenzia delle Entrate non aveva contestato il credito in sé, limitandosi a negare il diritto al credito per mera omissione della dichiarazione.

 

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