Detrazione Iva negata se i beni intracomunitari non giungono a destinazione

Pubblicato il 20 agosto 2010 Con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile scorso, cause riunite C-536/08 e C-539/08 si è trattato della possibilità di detrarre l'Iva in ipotesi di operazione di triangolazione comunitaria qualora i ben tassati come acquisti intracomunitari nello stato di identificazione non siano effettivamente giunti a destinazione.

La norma in evidenza è l'articolo 28-ter della sesta direttiva il quale prevede che, ai fini della tassazione di un acquisto intracomunitario, il luogo di acquisto viene stabilito nello stato membro che esegue l'identificazione dell'acquirente, a meno che costui fornisca prova dell'avvenuta imposizione nel paese di destinazione dei beni .

I giudici comunitari hanno affermato che, se non sia provata l'applicazione dell'imposta nello stato di arrivo dei beni, il soggetto passivo non ha diritto di effettuare la detrazione Iva sui beni tassati come acquisti intracomunitari nello stato di identificazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Chimica pmi Confapi - Ipotesi di accordo del 23/2/2026

27/02/2026

Chimica pmi Confapi. Rinnovo Ccnl

27/02/2026

CCNL Metalmeccanica industria - Accordo welfare del 23/2/2026

27/02/2026

Ccnl Metalmeccanica industria. Welfare

27/02/2026

Scarso rendimento e malattia simulata: licenziamento legittimo

27/02/2026

DDL caregiver: nuove tutele in arrivo per le famiglie

27/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy