Dichiarazione classe energetica fasulla E’ truffa per il venditore

Pubblicato il 24 aprile 2017

E’ truffa per il costruttore che vende l’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata al venditore.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo le ragioni di parte civile, avverso la pronuncia con cui i giudici d’appello assolvevano l’imputato dal reato di truffa contrattuale. Si contestava in particolare la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate, con riguardo alla definizione della categoria energetica. La Corte territoriale escludeva tuttavia la responsabilità del costruttore imputato, ritenendo che fosse in buona fede per aver confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.

Di diverso avviso i Giudici Supremi, secondo cui – con sentenza n.16644 del 4 aprile 2017- la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati, nonché la conseguente vendita dell’immobile con classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata, non poteva certo sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate sono risultate meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici di cui al progetto.

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