Dichiarazione Iva 2017 Scadenza invio telematico

Pubblicato il 27 febbraio 2017

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017, in forma autonoma, relativa al periodo d'imposta 2016.

Si tratta della dichiarazione con cui i contribuenti titolari di partita Iva devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello in cui si presenta il modello. Da tale dichiarazione si determina l'ammontare della liquidazione a debito o a rimborso Iva da parte del dichiarante.

Le operazioni relative al 2016 vanno nella dichiarazione Iva 2017, che è divenuta indipendente e, quindi, sganciata dalla dichiarazione dei redditi e presentata in forma autonoma all'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 28 febbraio 2017; mentre, a partire dalle operazioni effettuate dal 2017 in poi, la dichiarazione IVA 2018 dovrà essere inviata dal1° febbraio al 30 aprile.

Novità 2017

A partire dal 2017 sono entrate in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016, ma, poi, sono slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del DL 193/2016 che ha previsto che entro il suddetto termine – 28 febbraio 2017 che poi diventa 30 aprile a partire dalla dichiarazione IVA 2018 - il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate il nuovo modello per la dichiarazione Iva, mentre quello per la comunicazione dati Iva, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insieme alla comunicazione black list.

Trasmissione telematica

La dichiarazione Iva può essere inviata solo telematicamente all'Amministrazione finanziaria direttamente dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, artistiche o professionali, oppure tramite intermediari abilitati o attraverso società appartenenti al gruppo, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

La procedura si considera ultimata con successo nel giorno di completa ricezione dei dati da parte dell’Agenzia, che a sua volta attesterà l’avvenuta presentazione inviando una ricevuta di trasmissione per via telematica a chi ha provveduto all’invio.

Versamento

L’imposta sul valore aggiunto dovrà essere versata entro il 16 marzo 2017 - in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre - oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Soggetti obbligati

Non vi sono stati cambiamenti per quanto riguarda i contribuenti tenuti all’adempimento. La dichiarazione annuale Iva 2017 va presentata da tutte le partite Iva esercenti attività d’impresa, artistiche o professionali, con alcuni esoneri, quali:


- coloro che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

- coloro che hanno aderito al regime forfetario;

- coloro che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).

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