Difensore d’ufficio iscritto in un diverso distretto? Nomina non è nulla

Pubblicato il 04 ottobre 2018

La Cassazione ha ricordato come non configuri alcuna nullità la nomina di un difensore d'ufficio iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'articolo 97 Codice di procedura penale, di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.

Difatti, il requisito dell'iscrizione in uno degli elenchi del distretto non incide sull'idoneità o capacità professionale del difensore medesimo, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, non pregiudicando o limitando territorialmente in alcun modo l'attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto.

Ad ogni modo, l'esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell'elenco dei difensori d'ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l'effettività della difesa, assicura l'assistenza dell'imputato.

E’ quanto ribadito dalla Prima sezione penale con sentenza n. 43816 del 3 ottobre 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy