Difesa d'ufficio, il Cdm approva il riordino
         Pubblicato il 30 gennaio 2015
        
        Nella seduta del 29 gennaio 2015, il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il 
decreto legislativo che 
riordina la 
disciplina della difesa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della Legge n. 247/2012.
Elenco unico su base nazionale
Il provvedimento prevede l'
unificazione, su base nazionale, dell'elenco dei difensori d'ufficio, con attribuzione 
al Consiglio nazionale forense della 
competenza su 
iscrizioni e 
periodico aggiornamento.
Requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco
L'inserimento nel citato elenco potrà essere disposto 
in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- 
partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della 
durata complessiva di almeno 90 ore e con 
superamento di esame finale;
- 
iscrizione all'albo avvocati 
da almeno cinque anni ed 
esperienza nella materia penale, 
comprovata dalla produzione di idonea documentazione; 
- 
conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n.247/2012.
Per la 
permanenza nell'elenco occorrerà 
non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento ed aver 
esercitato, continuativamente, 
attività nel settore penale comprovate dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelli di mero rinvio.
La 
cancellazione dall'elenco 
non potrà essere richiesta prima di due anni dall'iscrizione.
Iscrizione automatica per i legali attualmente iscritti
I 
legali attualmente iscritti negli elenchi predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali verranno 
iscritti automaticamente, al momento di entrata in vigore del Decreto, nell'
elenco unico nazionale. Gli stessi, 
qualora intendano mantenere l'iscrizione dovranno presentare, alla s
cadenza del termine di un anno, la 
documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il mantenimento dell'iscrizione.
Il testo del provvedimento ha già ottenuto i pareri delle competenti commissioni Giustizia e Bilancio sia della Camera che del Senato, recependone le relative condizioni.