Difetti di costruzione e responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore

Pubblicato il 23 giugno 2014 Secondo la Cassazione - sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014 - il difetto di costruzione che, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice civile, legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, così come nei confronti del progettista, “può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera”.

E detta “insoddisfacente realizzazione dell'opera” potrebbe anche non riguardare parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile stesso.

In definitiva, i gravi difetti che, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice civile, fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.

Accertamento del momento della conoscenza dei vizi riservato al giudice di merito

E con riferimento all'accertamento del momento nel quale la conoscenza completa dei vizi o gravi difetti sia stata acquisita dal committente, la Suprema corte ha spiegato che trattasi di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
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