Vizio motivazione sanato con impugnazione

Pubblicato il 26 febbraio 2016

E’ da escludere la declaratoria di nullità di una cartella esattoriale qualora il contribuente la impugni per difetto di motivazione ma poi contesti puntualmente i presupposti dell’imposizione, dimostrando, quindi, di averne piena conoscenza, ed ometta, per contro, di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

Con detto contegno, infatti, viene ad essere sanato l’eventuale vizio di motivazione della cartella di pagamento, qualora la medesima faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.

Sanatoria per raggiungimento dello scopo

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 3707 depositata il 25 febbraio 2016.

Per la Suprema corte, in definitiva, ciò che rileva, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo è se, comunque, la cartella di pagamento contenga gli elementi minimi per consentire al contribuente di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito.

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