Diffamazione da esposto offensivo

Pubblicato il 07 luglio 2011 Con sentenza n. 23222 del 9 giugno 2011, la Quinta sezione di Cassazione si è pronunciata su di una vicenda in cui un uomo era imputato per diffamazione dopo che lo stesso aveva inviato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati un esposto particolarmente offensivo nei confronti del proprio avvocato.

In particolare – sottolinea la Corte – può integrare il reato di diffamazione anche la comunicazione denigratoria inviata a un solo soggetto qualora la stessa sia destinata a essere comunicata a una pluralità di soggetti. Ed il requisito della comunicazione con più persone, “sussiste anche qualora le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata a una pubblica autorità, in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata”.

Per la Corte ne discendeva che dovesse ritenersi sussistente, anche nel caso di specie, il requisito dello comunicazione con più persone in quanto la lettera di esposto, benché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura "riservata personale", conteneva la sollecitazione ad inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto.
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