Diffamazione da esposto offensivo

Pubblicato il 07 luglio 2011 Con sentenza n. 23222 del 9 giugno 2011, la Quinta sezione di Cassazione si è pronunciata su di una vicenda in cui un uomo era imputato per diffamazione dopo che lo stesso aveva inviato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati un esposto particolarmente offensivo nei confronti del proprio avvocato.

In particolare – sottolinea la Corte – può integrare il reato di diffamazione anche la comunicazione denigratoria inviata a un solo soggetto qualora la stessa sia destinata a essere comunicata a una pluralità di soggetti. Ed il requisito della comunicazione con più persone, “sussiste anche qualora le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata a una pubblica autorità, in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata”.

Per la Corte ne discendeva che dovesse ritenersi sussistente, anche nel caso di specie, il requisito dello comunicazione con più persone in quanto la lettera di esposto, benché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura "riservata personale", conteneva la sollecitazione ad inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy