Diffondere insinuazioni su di un collega è deontologicamente scorretto

Pubblicato il 26 settembre 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20260 del 25 settembre 2014, ha confermato l'azione disciplinare esercitata nei confronti di un notaio che, nell'ambito di un dibattito tra colleghi svolto mediante posta elettronica, aveva inviato agli iscritti ad una mailing list una mail ritenuta lesiva della persona del presidente dell'Ordine locale e, in generale, della classe notarile.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno ritenuto non censurabile l'apprezzamento di fatto operato dalla Corte territoriale secondo la quale le frasi contenute nella mail “incriminata” ed oggetto dell'illecito disciplinare avevano oltrepassato i limiti del diritto di critica, consistendo in affermazioni di carattere “intrinsecamente denigratorio” riferite al notaio; queste ultime, in particolare, accreditavano il fatto che il medesimo non leggesse gli atti da lui predisposti venendo meno ai propri doveri professionali e al ruolo di rappresentanza della categoria
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