Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Pubblicato il 03 aprile 2019

Voto unanime alla Camera.

Presso l’Aula della Camera è in corso l’esame del disegno di legge cosiddetto “Codice rosso”, contenente disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo, di iniziativa governativa, è stato integrato dalla Commissione Giustizia della Camera che ne ha concluso da poco l’esame, in sede referente.

Ieri, in Assemblea, è stato approvato, con voto unanime, un emendamento volto a punire il cosiddetto “Revenge porn”.

Tempestiva adozione di misure cautelari o di prevenzione, aumentano le pene

Il Ddl in esame, si rammenta, prevede che per una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere – quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, lesioni personali aggravate da legami familiari – venga velocizzata l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, acceleta l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Per questi reati, sono anche inasprite le relative pene ed introdotte particolari aggravanti.

Da segnalare, a seguire, l’individuazione di nuove fattispecie di reato in relazione alle condotte attraverso cui può esercitarsi la violenza domestica e di genere.

Revenge porn nel Codice penale

Come anticipato, la Camera, nella seduta del 2 aprile 2019, ha approvato una modifica introduttiva, nel Codice penale, dell'art. 612-ter, con cui si punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cosiddetto “Revenge porn”).

L’emendamento prevede, in particolare, che detta fattispecie di reato venga punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5mila a 15mila euro che si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonda, a sua volta, al fine di recare nocumento agli interessati.

Stabilita anche un’aggravante se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici.

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