Dimissioni per fatti concludenti: il Tribunale di Milano conferma che il parametro principale per la determinazione del periodo di assenza ingiustificata è il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
La sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4632 pubblicata il 10 novembre 2025 (RG n. 4953/2025), rappresenta uno dei primi casi applicativi della disciplina introdotta dalla Legge n. 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, in materia di dimissioni per fatti concludenti.
La norma, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce una presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore al ricorrere di assenze ingiustificate protratte oltre la soglia determinata dal contratto collettivo applicato al rapporto o, in mancanza, oltre quindici giorni.
La ratio dell’intervento legislativo è il contrasto al fenomeno delle assenze strategiche volte ad ottenere il licenziamento disciplinare e l’accesso al trattamento di disoccupazione.
La decisione del Tribunale di Milano fornisce un'interpretazione circa la portata applicativa della norma, il ruolo della contrattazione collettiva e gli oneri probatori a carico del lavoratore.
La posizione della lavoratrice ricorrente
La lavoratrice, assunta dal 12 settembre 2022 con mansioni di educatrice e inquadramento al livello D1 del CCNL Cooperative Sociali, aveva dedotto un peggioramento delle condizioni lavorative nell’anno scolastico 2024/2025, tale da determinare un grave disagio psicofisico. Dopo un’assenza per malattia tra l’8 novembre e il 21 dicembre 2024, la lavoratrice non aveva ripreso servizio a partire dal 7 gennaio 2025, comunicando telefonicamente la propria indisponibilità a riprendere l’attività lavorativa.
La ricorrente aveva sostenuto di non aver potuto ottenere la certificazione medica necessaria a giustificare l’assenza per la temporanea indisponibilità della propria specialista psichiatra.
Successivamente, la datrice di lavoro aveva qualificato la protratta assenza come dimissioni volontarie di fatto.
La lavoratrice ha impugnato tale qualificazione e il successivo licenziamento disciplinare intimato il 14 marzo 2025, chiedendo la reintegrazione o, in subordine, il risarcimento del danno.
La posizione della società resistente
La società ha contestato integralmente le domande, sostenendo che la condotta della lavoratrice costituisse una strategia finalizzata all’ottenimento del licenziamento per accedere alla NASpI.
La datrice di lavoro ha richiamato l’articolo 42 del CCNL Cooperative Sociali, che considera grave infrazione disciplinare le assenze ingiustificate protrattesi per tre giorni consecutivi, e ha ritenuto che tale parametro fosse applicabile per integrare la fattispecie di cui all’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2015.
La società ha inoltre documentato di aver regolarmente effettuato la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro il 21 gennaio 2025.
Il nuovo articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2015 stabilisce che quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore al termine stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro – o, in assenza di previsione contrattuale, per più di quindici giorni consecutivi – il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Una volta effettuata tale comunicazione, la legge considera il rapporto di lavoro automaticamente risolto per volontà del lavoratore, riconducendo l’assenza prolungata e non giustificata a un comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà implicita di recedere dal rapporto.
La norma prevede una clausola di salvaguardia in favore del lavoratore, che può evitare la presunzione dimostrando l’esistenza di una causa di forza maggiore o di un impedimento imputabile al datore che gli abbia impedito di comunicare le ragioni dell’assenza.
La ricorrente ha sostenuto che il termine rilevante fosse quello legale dei quindici giorni. Il Tribunale ha tuttavia chiarito che la norma stabilisce un criterio alternativo e non cumulativo: il termine primario è quello previsto dal contratto collettivo. Solo in assenza di tale previsione si applica il limite legale di quindici giorni.
Nel caso esaminato, il CCNL Cooperative Sociali individua nel superamento di tre giorni consecutivi di assenza ingiustificata un comportamento di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
Il Tribunale di Milano ha chiarito che il parametro di riferimento per l’applicazione della norma è prioritariamente quello indicato dal contratto collettivo. Il limite legale dei quindici giorni opera solo qualora il CCNL non preveda una soglia specifica.
Sul punto - precisa il giudice di merito - "il testo di legge è inequivocabile nello stabilire un criterio alternativo e prioritario: il termine di riferimento è quello "previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro", mentre il termine legale di quindici giorni opera solo "in mancanza di previsione contrattuale".
Nel caso di specie, l’articolo 42 del CCNL Cooperative Sociali individua come infrazione disciplinare di massima gravità le assenze ingiustificate protrattesi per tre giorni consecutivi. Tale previsione, quindi, integra il termine rilevante anche ai fini del nuovo istituto delle dimissioni per fatti concludenti.
In tale contesto, l'organo giudicante ha escluso che potesse essere accolta la tesi della ricorrente, secondo cui il termine di assenza ingiustificata dovrebbe essere "superiore a quindici giorni", come previsto dalla legge. Una tale interpretazione, per il Tribunale, è frutto di una lettura parziale e decontestualizzata della norma.
"Il legislatore - si legge nella decisione - nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato come critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto. La nuova norma non fa altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere".
Nel caso esaminato, la lavoratrice era risultata assente senza giustificazione dal 7 al 20 gennaio 2025.
Ebbene, anche considerando l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 al 12 gennaio 2025, risultavano almeno sei giorni consecutivi di assenza ingiustificata, ben oltre la soglia prevista dal CCNL.
Tale superamento, ciò posto, aveva reso operativa la presunzione di volontà dismissiva prevista dal comma 7-bis dell’articolo 26: il presupposto sostanziale del superamento del termine era pienamente integrato.
La società, inoltre, aveva dimostrato di aver comunicato l’assenza ingiustificata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 21 gennaio 2025. L’assenza di rilievi da parte dell’Ispettorato confermava la correttezza procedurale dell’operato datoriale.
La ricorrente, infine, ha dedotto l’impossibilità di ottenere un certificato medico per l’assenza della propria specialista.
Il Tribunale ha escluso che tale circostanza integrasse la forza maggiore richiesta dalla norma, evidenziando che la lavoratrice avrebbe potuto rivolgersi al proprio medico di base o ad altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
L’inerzia della lavoratrice è stata quindi qualificata come non giustificata.
Il Tribunale, in conclusione, ha affermato che, alla luce del superamento del termine contrattuale e dell’avvenuta comunicazione all’Ispettorato, il rapporto di lavoro doveva ritenersi risolto automaticamente per volontà della lavoratrice alla data del 20 gennaio 2025.
Il successivo licenziamento disciplinare del 14 marzo 2025 è stato qualificato come atto meramente cautelativo e privo di rilievo, in quanto la cessazione del rapporto si era già perfezionata.
A seguito del rigetto integrale del ricorso, la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Da segnalare che la sentenza del Tribunale di Milano si discosta dall’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro sulla nuova disciplina delle dimissioni di fatto.
Il Giudice milanese, applicando l’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2015, ha valorizzato il rinvio espresso al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (in linea anche con la lettura resa dal Tribunale di Trento n. 87/2025), ritenendo che il termine previsto dal CCNL di riferimento - nella specie CCNL Cooperative Sociali – pari a tre giorni di assenza ingiustificata – integrasse la soglia temporale necessaria per far operare la presunzione di comportamento concludente.
Tale scelta interpretativa muove da una lettura letterale della norma, che individua un criterio alternativo: il termine contrattuale prevale e il limite legale dei quindici giorni trova applicazione solo quando il CCNL non prevede una soglia specifica.
A fronte di questa ricostruzione, il Ministero del Lavoro propone un approccio più restrittivo, sostenendo che il limite dei quindici giorni consecutivi rappresenti un termine minimo inderogabile, finalizzato a garantire un congruo margine temporale prima di attribuire alla condotta del lavoratore la valenza di dimissioni implicite.
Secondo il Ministero, inoltre, le clausole dei contratti collettivi che disciplinano l’assenza ingiustificata rilevano unicamente sul piano disciplinare e non possono essere utilizzate per anticipare la soglia temporale prevista dalla legge in tema di dimissioni di fatto.
La divergenza tra i due orientamenti potrebbe determinare futuri contenziosi interpretativi, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale o di un intervento normativo chiarificatore.
| Sintesi del caso | Una lavoratrice, assente senza giustificazione dal 7 al 20 gennaio 2025, impugna la qualificazione della cessazione del rapporto come dimissioni di fatto e il successivo licenziamento disciplinare. La datrice di lavoro invoca l’art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, valorizzando il termine di assenza previsto dal CCNL Cooperative Sociali. |
| Questione dibattuta | Se, ai fini della configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, il termine di assenza rilevante debba essere quello legale di quindici giorni oppure il termine più breve previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Ulteriore profilo riguarda la procedura e l’eventuale forza maggiore. |
| Soluzione del Tribunale | Il Tribunale di Milano ritiene prevalente il termine di tre giorni previsto dal CCNL, qualificando il rinvio alla contrattazione collettiva come criterio prioritario rispetto al limite legale. Accerta il superamento della soglia, esclude cause di forza maggiore e dichiara perfezionate le dimissioni per fatti concludenti al 20 gennaio 2025, rigettando il ricorso. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".