Dimissioni durante il periodo protetto: efficaci solo se convalidate

Pubblicato il 14 aprile 2023

Anche una volta trascorso il periodo protetto collegato all'astensione per maternità, occorre, comunque, per ritenere efficaci le dimissioni, che intervenga la convalida da parte dell'ufficio ispettivo del Ministero del Lavoro.

Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5598 del 23 febbraio 2023, in relazione ad una causa in cui era in contestazione la corretta applicazione della previsione contenuta nell'art. 55, comma 4, D. Lgs. n. 151/2001, nel testo ratione temporis applicabile.

La norma in esame è quella secondo cui la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo "protetto", deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Secondo gli Ermellini, tale disposizione non poteva essere interpretata nel senso propugnato dal ricorrente, secondo il quale l'inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo sarebbe da considerare limitata al solo periodo "protetto", per cui, una volta venuto meno detto periodo, le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro.

Per la Suprema corte, infatti, "la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata ove si accedesse all'opzione per la quale una volta trascorso il periodo protetto non sarebbe necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali per il prodursi della efficacia del negozio di recesso".

Il legislatore - si legge ancora nella decisione - ha inteso tutelare la genuinità e spontaneità della volontà del dipendente con riferimento al momento delle dimissioni.

In relazione a tale elemento temporale, dunque, la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente.

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