In caso di dimissioni rese dalla lavoratrice madre nel periodo protetto, ossia durante la gravidanza e la maternità, la mancata convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro ne determina l’inefficacia, con conseguente permanenza del rapporto di lavoro.
In assenza di cessazione dello stesso, non si configura uno stato di disoccupazione involontaria; ne consegue l’esclusione del diritto alla NASpI, che presuppone la perdita effettiva dell’occupazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 6979 del 24 marzo 2026, si è pronunciata sul tema del rapporto tra dimissioni nel periodo protetto, loro efficacia e accesso all’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) .
L’ordinanza offre un chiarimento in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento della prestazione e alla portata dell’obbligo di convalida delle dimissioni previsto con riferimento al periodo protetto, ossia il periodo di gravidanza e il primo anno di vita del bambino.
La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva riconosciuto in favore di una lavoratrice dimissionaria, collocata nel periodo protetto:
La Corte territoriale aveva ritenuto che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel detto periodo non fossero efficaci, in quanto non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, come richiesto dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001.
In ragione di tale inefficacia, il giudice di merito aveva affermato la persistenza del rapporto di lavoro, pur riconoscendo, al contempo, il diritto alla NASpI.
L’INPS ha impugnato la decisione di secondo grado, sostenendo che la NASpI non potesse essere riconosciuta in assenza della cessazione del rapporto di lavoro, requisito essenziale della prestazione.
La lavoratrice, al contrario, ha difeso la decisione di merito che, pur ritenendo inefficaci le dimissioni per mancata convalida, aveva comunque riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione.
La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda il coordinamento tra la disciplina delle dimissioni rese nel periodo protetto e i presupposti richiesti per il riconoscimento della NASpI.
In particolare, si trattava di verificare se l’indennità di disoccupazione potesse essere riconosciuta in presenza di dimissioni inefficaci per mancata convalida, con conseguente permanenza del rapporto di lavoro.
Il nodo interpretativo consisteva, quindi, nello stabilire se tale permanenza fosse compatibile con il riconoscimento della NASpI, prestazione riservata ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
La Corte è stata inoltre chiamata a chiarire se l’inefficacia delle dimissioni non convalidate dovesse ritenersi limitata al periodo protetto oppure idonea a impedire in via definitiva la cessazione del rapporto.
Gli Ermellini, nella loro disamina, richiamano le disposizioni che disciplinano la NASpI, evidenziando che:
Parallelamente, l’art. 55, comma 4, del d.lgs. prevede che:
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’INPS, chiarendo che il riconoscimento della NASpI presuppone necessariamente la perdita involontaria dell’occupazione, che si realizza solo a seguito della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo protetto erano state ritenute inefficaci per mancata convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4. Tale inefficacia comporta la permanenza del rapporto di lavoro, che non può quindi considerarsi validamente cessato.
In questo contesto, la Cassazione ha evidenziato l’errore della Corte territoriale, la quale, pur avendo escluso l’efficacia delle dimissioni e affermato la perdurante esistenza del rapporto, aveva comunque riconosciuto il diritto alla NASpI, in assenza del presupposto normativo della disoccupazione involontaria.
Il Collegio di legittimità ha quindi ribadito che, in mancanza di una valida cessazione del rapporto, non può configurarsi lo stato di disoccupazione richiesto dalla disciplina della NASpI, restando irrilevante ogni diversa valutazione in ordine ai rapporti tra la lavoratrice e il datore di lavoro, rimasto estraneo al giudizio.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento volto a garantire coerenza tra la disciplina lavoristica e quella previdenziale, escludendo il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito in assenza dei presupposti costitutivi espressamente previsti dalla legge.
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