Diretta la responsabilità del datore per la prestazione notturna extra degli autotrasportatori

Pubblicato il 03 agosto 2010 Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 13587 del 2 agosto 2010, interviene a chiarire che non è consentita la prestazione notturna degli autotrasportatori che si protragga per almeno quattro ore consecutive, tra la mezzanotte e le 7 del mattino, se tale attività di lavoro complessiva superi le 10 ore nell'arco di 24 ore (dlgs n. 234/2007). Dunque, sussiste responsabilità diretta del datore di lavoro per la violazione della normativa in materia di tempi di guida e di riposo. La sanzione amministrativa prevista va da 300 a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

Nella nota si spiega che le sanzioni previste dall'articolo 174, comma 9, del codice della strada per l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva il regolamento Cee n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati vanno da 78 a 311 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, se il fatto costituisce reato. La sanzione amministrativa deve essere riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell'ambito della medesima fattispecie di illecito.
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