Direttiva garanzia depositi in Gazzetta

Pubblicato il 09 marzo 2016

E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 56 dell'8 marzo 2016, ed entrerà in vigore il 23 marzo 2016, il decreto legislativo che attua la Direttiva garanzia depositi (direttiva 49/2014), necessaria dopo l'attuazione della direttiva Brrd con il bail-in (direttiva 59/2014).

Garanzia fino a 100mila euro per ogni codice fiscale

In caso di dissesto e liquidazione dell’istituto bancario i depositi protetti sono quelli fino a 100mila euro, per la parte che eccede. Se un correntista ha 2 conti correnti nella medesima banca le somme si cumulano, vale il codice fiscale del correntista.

Alcune regole del Dlgs 30 del 15 febbraio 2016

Per riavere il deposito entro il tetto dei 100mila euro non si dovrà presentare alcuna richiesta: la restituzione avverrà automaticamente in sette giorni lavorativi, con un sistema di garanzia che sarà finanziato ex ante.

L'intervento è affidato al Fitd, fondo interbancario di tutela dei depositi. Ma c'è anche il Fgd (Fondo di garanzia dei depositanti) del sistema Bcc.

Il tetto di 100mila euro non si applica, ai depositi di persone fisiche nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui divengono disponibili, che hanno ad oggetto importi derivanti: da operazioni relative a trasferimento e creazione di diritti reali su abitazioni; divorzio, pensionamento scioglimento di rapporto di lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per danni considerati come reati contro persona o ingiusta detenzione.

 

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