Con il D.lgs. n. 174/2024, che introduce il Testo unico dei tributi erariali minori, viene ricondotta a sistema anche la disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), già prevista dal D.L. n. 201/2011.
L’IVIE si configura come un’imposta patrimoniale che grava sui soggetti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a prescindere dalla destinazione d’uso. Rientrano tra i soggetti obbligati non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso o abitazione.
L’imposta deve essere calcolata tenendo conto sia della quota di possesso sia della durata dello stesso: il mese si considera per intero se il possesso si protrae per almeno quindici giorni.
La base imponibile è individuata secondo criteri differenziati. In via generale, si assume il costo di acquisto risultante dall’atto; in mancanza, si fa riferimento al valore di mercato nel Paese estero.
Per gli immobili situati in Stati UE o SEE che garantiscono lo scambio di informazioni, si utilizza invece il valore catastale estero, se disponibile, oppure il valore di mercato.
L’imposta si applica con un’aliquota ordinaria dell’1,06% e non è dovuta qualora l’importo complessivo risulti inferiore a 200 euro.
L’IVIE non si applica all’abitazione principale, alle relative pertinenze e alla casa coniugale assegnata.
Fanno eccezione gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), per i quali:
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali già versate nello Stato estero.
Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, il credito può riguardare anche imposte di natura reddituale, purché non già detratte ai fini IRPEF.
Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica la tassazione IRPEF sui redditi fondiari esteri nei casi di abitazione principale e di immobili non locati.
Sotto il profilo operativo, l’IVIE segue le medesime regole previste per le imposte sui redditi, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione, liquidazione e versamento.
In particolare, il contribuente è tenuto a:
Il pagamento avviene con le stesse scadenze previste per l’IRPEF:
Il versamento è effettuato tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo, generalmente:
Per IVIE trovano applicazione le regole ordinarie in materia di:
In caso di irregolarità:
Eventuali eccedenze di imposta possono essere:
Le controversie seguono le regole del contenzioso tributario previste per le imposte dirette.
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Voce |
Sintesi |
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Soggetti interessati |
Residenti in Italia con immobili all’estero (proprietà o diritti reali) |
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Aliquota |
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Detrazione |
Fino a 200 euro per immobili di lusso |
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Esenzione |
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Base imponibile |
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Credito d’imposta |
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Dichiarazione |
Obbligo di compilazione del quadro RW |
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Versamento |
Tramite F24, con acconto e saldo (regole IRPEF) |
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Sanzioni |
Per omessi versamenti:
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