Disciplina IVIE: regole, calcolo e adempimenti

Pubblicato il 27 marzo 2026

Con il D.lgs. n. 174/2024, che introduce il Testo unico dei tributi erariali minori, viene ricondotta a sistema anche la disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), già prevista dal D.L. n. 201/2011.

Presupposto e ambito applicativo

L’IVIE si configura come un’imposta patrimoniale che grava sui soggetti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a prescindere dalla destinazione d’uso. Rientrano tra i soggetti obbligati non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso o abitazione.

L’imposta deve essere calcolata tenendo conto sia della quota di possesso sia della durata dello stesso: il mese si considera per intero se il possesso si protrae per almeno quindici giorni.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile è individuata secondo criteri differenziati. In via generale, si assume il costo di acquisto risultante dall’atto; in mancanza, si fa riferimento al valore di mercato nel Paese estero.

Per gli immobili situati in Stati UE o SEE che garantiscono lo scambio di informazioni, si utilizza invece il valore catastale estero, se disponibile, oppure il valore di mercato.

Aliquota e soglia di esenzione

L’imposta si applica con un’aliquota ordinaria dell’1,06% e non è dovuta qualora l’importo complessivo risulti inferiore a 200 euro.

Abitazione principale

L’IVIE non si applica all’abitazione principale, alle relative pertinenze e alla casa coniugale assegnata.

Fanno eccezione gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), per i quali:

Credito per imposte pagate all’estero

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali già versate nello Stato estero.

Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, il credito può riguardare anche imposte di natura reddituale, purché non già detratte ai fini IRPEF.

Coordinamento con l’IRPEF

Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica la tassazione IRPEF sui redditi fondiari esteri nei casi di abitazione principale e di immobili non locati.

Versamento e adempimenti

Sotto il profilo operativo, l’IVIE segue le medesime regole previste per le imposte sui redditi, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione, liquidazione e versamento.

In particolare, il contribuente è tenuto a:

Il pagamento avviene con le stesse scadenze previste per l’IRPEF:

Il versamento è effettuato tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo, generalmente:

Controlli e accertamento

Per IVIE trovano applicazione le regole ordinarie in materia di:

Sanzioni

In caso di irregolarità:

Rimborsi e contenzioso

Eventuali eccedenze di imposta possono essere:

Le controversie seguono le regole del contenzioso tributario previste per le imposte dirette.

Box riassuntivo

Voce

Sintesi

Soggetti interessati

Residenti in Italia con immobili all’estero (proprietà o diritti reali)

Aliquota

  • 1,06% ordinaria;
  • 0,4% per immobili di lusso (A/1, A/8, A/9)

Detrazione

Fino a 200 euro per immobili di lusso

Esenzione

  • Imposta non dovuta se inferiore a 200 euro;
  • esclusa abitazione principale (salvo lusso)

Base imponibile

  • Costo di acquisto o valore di mercato;
  • per UE/SEE: valore catastale estero (se disponibile)

Credito d’imposta

  • Per imposte patrimoniali estere;
  • in UE/SEE anche per imposte reddituali

Dichiarazione

Obbligo di compilazione del quadro RW

Versamento

Tramite F24, con acconto e saldo (regole IRPEF)

Sanzioni

Per omessi versamenti:

  • sanzioni e interessi;
  • per RW: sanzioni specifiche più elevate
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