Dissequestro impugnabile da chiunque subisca conseguenze dirette

Pubblicato il 19 ottobre 2011 Avverso il provvedimento di sequestro o di restituzione di un bene sequestrato, può proporre ricorso, sia dinanzi al Tribunale del riesame che alla Corte di cassazione, non solo chi ha attivato l’intervento contestato ma anche chi da questo subisce conseguenze dirette nella sua sfera soggettiva. Ed infatti, la qualifica di "interessato" legittimato va riconosciuta “anche a coloro nella cui sfera soggettiva il provvedimento richiesto può produrre conseguenze dirette”.

Sulla base di tale assunto i giudici di Cassazione – sentenza n. 37692 del 18 ottobre 2011 – hanno accolto il ricorso presentato dal regolare acquirente di un Trittico del XIV secolo, di dubbia provenienza, avverso il provvedimento con cui era stata ritenuta tardiva la propria impugnazione all’atto di restituzione del quadro all’arcidiocesi di Firenze.

L'acquirente sosteneva la regolarità dell'impugnazione, avendola proposta entro i dieci giorni dalla data in cui era venuto a conoscenza della revoca del sequestro e della conseguente restituzione. Tale notizia, infatti, non gli era stata notificata in quanto non era stato considerato tra gli interessati all'impugnazione.
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