Con la circolare n. 5 del 16 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sul trattamento IVA del distacco o prestito di personale, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16-ter del DL n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024 (cosiddetto “decreto Salva-infrazioni”).
Tali modifiche includono l’eliminazione del comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-94/19 dell’11 marzo 2020.
A partire dal 1° gennaio 2025, per i rapporti regolati da contratti nuovi o rinnovati da tale data, il distacco o prestito di personale è considerato a tutti gli effetti una prestazione di servizi soggetta ad IVA, anche se il compenso previsto corrisponde unicamente al rimborso delle spese sostenute.
L’imposizione dell’IVA dipende tuttavia dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa, che devono essere verificati sotto il profilo soggettivo (relativo ai soggetti coinvolti), oggettivo (la natura dell’operazione) e territoriale (il luogo in cui la prestazione si considera effettuata ai fini fiscali).
L’articolo 16-ter del DL n. 131/2024, convertito, regola l’assoggettamento ad IVA del distacco/prestito di lavoratori.
Questa modifica normativa si è resa necessaria per adeguare la normativa italiana ai principi comunitari, in particolare alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19)., detta anche “sentenza San Domenico Vetraria”. La Corte aveva ritenuto incompatibile con la direttiva IVA europea la disposizione italiana (art. 8, comma 35 della legge 67/1988) che escludeva dall’IVA il distacco/prestito di personale in presenza di un mero rimborso dei costi.
Pertanto, l’art. 16-ter, Dl 131/2024:
La circolare ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli uffici fiscali per garantire uniformità nell'applicazione della nuova normativa, analizzando:
Si parla di distacco di personale nei seguenti casi:
In base alla recente normativa, queste forme di impiego del personale sono considerate operazioni soggette ad IVA se vengono soddisfatte tre condizioni fondamentali:
Il requisito soggettivo - si legge nella circolare n. 5 del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate - si considera rispettato quando il datore di lavoro (distaccante) rientra tra i soggetti passivi IVA, cioè:
Eccezioni
I distacchi tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo IVA (ai sensi dell’art. 70-quinquies del DPR 633/72) non sono rilevanti ai fini IVA.
Quando l’attività svolta dal distaccante è totalmente esente da finalità commerciali, anche in presenza di rimborso spese, l’operazione resta fuori campo IVA.
Esempi pratici
Il distacco o prestito di lavoratori rappresenta, in linea generale, una prestazione di servizi soggetta ad IVA quando avviene in cambio di un corrispettivo, come stabilito dall’articolo 3 del decreto IVA.
Secondo la Corte di Giustizia UE, il rapporto diretto tra la prestazione resa e il pagamento ricevuto è ciò che rende tale operazione imponibile: deve esserci un legame reciproco tra le due parti, cioè la prestazione viene effettuata solo a condizione che ci sia un pagamento e viceversa.
Il pagamento ricevuto è considerato un vero e proprio corrispettivo, quando:
Si sottolinea che l’ammontare del pagamento non influenza la natura imponibile dell’operazione: essa resta soggetta ad IVA anche se non genera profitto per chi distacca il personale. L’assenza di un margine economico non esclude, quindi, l’assoggettamento all’imposta.
Inoltre, nel caso in cui il distacco avvenga a titolo completamente gratuito, ossia senza alcun pagamento da parte del soggetto utilizzatore – neppure sotto forma di rimborso spese – l’operazione non è considerata una prestazione di servizi e quindi non rientra nel campo di applicazione dell’IVA.
Il distacco di personale si considera effettuato nel territorio italiano quando sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 7-ter del decreto IVA.
Secondo tali disposizioni, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA in Italia nei seguenti casi:
ATTENZIONE: Se il personale viene messo a disposizione di un soggetto non soggetto passivo e situato al di fuori dell’UE, la prestazione non è territorialmente rilevante ai fini dell’IVA in Italia, anche se il distaccante è un soggetto passivo residente nel Paese.
NOTA BENE: Per stabilire se la prestazione rientra o meno nel territorio dello Stato, non ha alcuna rilevanza il luogo fisico in cui il lavoratore svolge l’attività. Anche se l’attività è eseguita presso la sede del distaccante, ciò non incide sulla determinazione della territorialità IVA.
Il primo comma dell’articolo 16-ter del decreto “Salva-infrazioni” stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi di personale effettuati con solo rimborso dei costi rientrano tra le operazioni imponibili ai fini IVA, purché il contratto sia stato stipulato o rinnovato (anche in modo automatico) a partire da tale data.
Per i contratti antecedenti, compresi quelli sottoscritti o prorogati tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2024 – cioè nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione e la fine dell’anno – è prevista una regolamentazione distinta.
In particolare, il comma 2 dello stesso articolo introduce una clausola di tutela per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1° gennaio 2025, al fine di garantire certezza e affidabilità giuridica. Tale salvaguardia si applica solo se non sono già stati notificati atti definitivi di accertamento entro il 31 dicembre 2024, e consente di:
L'Agenzia, nella circolare n. 5/E/2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulla rilevanza ai fini dell'IVA di altre forme di messa a disposizione di personale, diverse dal distacco o prestito di personale.
L’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, come disciplinato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, possano condividere risorse umane tra loro, in alternativa al distacco tradizionale, attraverso la codatorialità.
Questo meccanismo presenta caratteristiche giuridiche differenti rispetto al distacco di personale, in quanto prevede una gestione congiunta del rapporto di lavoro da parte di più imprese.
In questo contesto, l’impresa che anticipa l’intero pagamento degli oneri relativi ai lavoratori ha diritto a richiedere il rimborso alle altre imprese della rete, in proporzione all’effettivo utilizzo dei dipendenti condivisi.
Questa interpretazione si applica indipendentemente dalla forma giuridica del contratto di rete, sia che si tratti di una rete-contratto (senza soggettività giuridica propria), sia di una rete-soggetto, ossia con personalità giuridica distinta.
L’avvalimento è un contratto attraverso cui una impresa ausiliaria si impegna a fornire risorse (comprese risorse umane) a un’altra impresa concorrente in una gara d'appalto pubblica, per consentirle di partecipare e realizzare il contratto. Questo istituto è disciplinato dall’articolo 104 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
L'avvalimento rientra nell’ambito IVA quando:
NOTA BENE: Se invece non è previsto alcun pagamento, anche se l’impresa ausiliaria trae vantaggio dall’operazione, la prestazione non è imponibile ai fini IVA.
Avvalimento tra Pubbliche Amministrazioni
Esiste anche una forma di avvalimento istituzionale tra enti pubblici, utilizzata quando un'amministrazione si serve della struttura di un’altra per esercitare una propria funzione.
In questi casi:
Se l’avvalimento coinvolge una società in house, essa è considerata soggetto passivo IVA.
Tabella comparativa "Prima e Dopo la Riforma IVA sul Distacco di Personale"
Aspetto |
Prima della riforma (fino al 31 dicembre 2024) |
Dopo la riforma (dal 1° gennaio 2025) |
---|---|---|
Norma di riferimento | Art. 8, comma 35, Legge 67/1988 | Art. 16-ter, DL 131/2024 (convertito in L. 166/2024) |
Trattamento IVA del distacco | Escluso da IVA se corrispettivo pari al solo rimborso dei costi | Rientra nel campo IVA anche con solo rimborso, se presenti i requisiti previsti |
Presenza di lucro | L’assenza di margine escludeva l’IVA | Anche senza profitto, l’operazione può essere imponibile |
Contratti interessati | Tutti quelli stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2024 | Solo contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 |
Clausola di salvaguardia | Non prevista | Prevista per comportamenti pregressi se non oggetto di accertamenti definitivi |
Prestazioni escluse da IVA | Rimborso puro non imponibile | Esclusione solo se prestazione gratuita o mancano requisiti soggettivo/oggettivo/territoriale |
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