Distacco, l'indennità di trasferta è da tassare

Pubblicato il 07 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza 2699 depositata il 6 febbraio 2014, interviene in merito al tema dei dipendenti di società italiane distaccati all'estero.

In sintesi si chiarisce che il distacco è incompatibile con il trattamento economico di trasferta temporanea previsto dall'articolo 51, comma 5, del Tuir (franchigia di esenzione di 77,47 euro).

Pertanto, l'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti distaccati, durante la loro permanenza all'estero, è da assoggettare alle ritenute. Non rileva, dunque, la qualificazione formale adottata dalla società: le diarie per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua nuova sede stabile di lavoro, sono da qualificarsi come indennità di trasferimento (per trasfertista), anche se il  distaccato continua a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede.
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