Distacco senza delibera Ok a esonero spese

Pubblicato il 17 settembre 2016

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un condominio contro la proprietaria di due unità immobiliari insistenti sull’edificio interessato che si era distaccata dal riscaldamento centralizzato in assenza di una delibera autorizzativa in tale senso da parte dell’Assemblea condominiale.

La vicenda era stata già sottoposta ad un giudizio di rinvio con il quale era stato escluso l’obbligo della condomina di contribuire alle spese di gestione dell’impianto centralizzato, sulla base anche della valutazione, a tal proposito, degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio.

Distacco da riscaldamento centralizzato senza squilibri e aggravi

Nella sentenza d’appello era stata effettuata una approfondita disamina della perizia del Ctu ed era stato quindi estrapolato il ragionamento ivi contenuto secondo cui il distacco dall’impianto non aveva comportato “verosimilmente e concretamente” squilibri termici nell’erogazione del servizio e /o aggravi di spesa.

Inoltre, dalla stessa consulenza era anche emerso che la contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle verifiche periodiche di corretto funzionamento, risultava adeguata, tanto che la situazione che imporrebbe la contribuzione del condomino alle spese di gestione non pareva essersi verificata.

E per la Cassazione – ordinanza n. 18170 del 16 settembre 2016 – il giudice del rinvio, nel richiamare la valutazione di adeguatezza posta in essere dal consulente d’ufficio, aveva correttamente manifestato il risultato ultimo del proprio percorso logico-argomentativo, fondato su un’attenta ricognizione dei presupposti e delle condizioni necessarie per esonerare la proprietaria dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

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