Distacco transnazionale Comunicazione

Pubblicato il 23 dicembre 2016

Dal 26 dicembre 2017 le aziende straniere (stabilite in Stati membri o in Stato terzi/extra UE) che distaccheranno i lavoratori in Italia dovranno effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.

Inoltre, entro il 26 gennaio 2017, le imprese straniere sono tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016 ed ancora in essere.

Sono, quindi, da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

Comunicazione posticipata

In caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i prestatori di servizi potranno adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.

Tale modalità va utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.

Annullamento

E’, inoltre, ammesso l’annullamento della comunicazione nel caso in cui si renda necessaria la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi, ossia la correzione di dati indispensabili per l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco.

Sanzioni

Chiarisce la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 22 dicembre 2017 che la mancata comunicazione di:

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

Tuttavia gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro.

Il sito

Sempre in materia, si comunica che dal 22 dicembre 2016 è online - all’indirizzo http://www.distaccoue.lavoro.gov.it - il sito del “Distacco Transnazionale” composto da otto aree tematiche dedicate a:

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