Distributori automatici. Corrispettivi, lettere di compliance dall’Agenzia

Pubblicato il 14 giugno 2019

Inviate, tramite Pec, le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo ai contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, in riferimento al periodo d’imposta 2018.

Le modalità per adempiere sono descritte nel provvedimento n. 195328 del 13 giugno 2019, con cui l’Agenzia spiega che si tratta di comunicazioni:

  1. per la promozione della compliance ai contribuenti che, sebbene risultino svolgere l’attività economica di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico;
  2. per la promozione della compliance ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Corrispettivi, ravvedimento operoso per regolarizzare l’errore o l’omissione

L’Agenzia illustra le modalità con cui il contribuente, ricevuta la comunicazione, può regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

I contribuenti che riconoscono gli errori o le omissioni segnalati possono regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni stabilite dall’articolo 2, comma 6, del dlgs n. 127 del 2015, beneficiando delle riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Si ricorda che in caso di mancata memorizzazione, trasmissione o trasmissione con dati incompleti le sanzioni sono pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dell’anomalia o dell’errore. Si applica anche la sospensione della licenza di esercizio.

Se gli errori o le omissioni abbiano comportato anche errori o omissioni negli adempimenti dichiarativi Iva e nei versamenti dell’imposta, i contribuenti possono regolarizzare anche tali violazioni, con ravvedimento operoso:

  1. presentando la dichiarazione integrativa (ovvero l’eventuale dichiarazione omessa, entro novanta giorni dal 30 aprile 2019);
  2. versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

Se si ravvisa, invece, che l’attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice ATECO dichiarato, si deve provvedere alla variazione dello stesso e inserire il codice ATECO corretto nella prossima dichiarazione Redditi 2019.

Nella missiva indicazioni utili a reperire informazioni:

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