DL alluvione, aiuti a aziende e lavoratori dell’Emilia Romagna

Pubblicato il 24 maggio 2023

Approvato dal Consiglio dei ministri il 23 maggio 2023 il cosiddetto DL alluvione, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi verificatisi in Emilia Romagna dal 1° maggio 2023.

Numerose le misure adottate dal Governo per sostenere cittadini ed imprese in difficoltà in un frangente così drammatico; in questa sede ci soffermiamo sulla sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, la cassa integrazione emergenziale e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della bozza del provvedimento, sarebbero sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti da alluvione.

L’elenco dei territori rientranti nella sospensione è per ora il seguente:

Sempre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi anche i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei medesimi territori, anche per conto di aziende e clienti operanti al di fuori degli stessi.

Cassa integrazione emergenziale

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 emerge la possibilità per i lavoratori di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di novanta giorni e fino ad un limite  complessivo di 580 milioni di euro.
La notizia appare confermata da analogo comunicato pubblicato dal Ministero del lavoro sul proprio sito istituzionale.

Sostegno al reddito dei lavoratori

Infine, secondo l’art. 8 della bozza del DL alluvione, sarebbe prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, dal 1° maggio 2023 per un periodo di sessanta giorni in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, escluso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a seguito dell’alluvione e dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui sopra, che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere la propria attività e che operino in uno dei Comuni indicati, è riconosciuta per il 2023 una indennità una tantum di importo ancora da stabilire (comunque, fra i 3.000 e i 5.000 euro).

Un prossimo decreto ministeriale stabilirà i criteri e le modalità per la concessione delle indennità.

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