DL bollette convertito, confermato il nuovo calendario della tregua fiscale

Pubblicato il 01 giugno 2023

Via libera alla conversione, con modifiche, del decreto cd. ”Bollette” (DL n. 34/2023). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 124 del 29.05.2023) della Legge n. 56/2023, infatti, si è concluso l’iter di conversione con importanti conferme e novità, specie in materia di tregua fiscale e crediti d’imposta. Con l’articolo 7-quater, introdotto in sede di conversione, viene riconosciuto un credito d’imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200 mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività.

Prorogata, poi, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% - in deroga a quanto previsto dal D.P.R.633/1972 - alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui al D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Confermate le diverse disposizioni previste in materia di “tregua fiscale”. In primo luogo, resta fisso al  31 ottobre 2023 il nuovo termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni “formali“ (ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo. Per effetto del differimento, entro il 31 ottobre occorrerà procedere al versamento dei 200 euro per ciascun periodo d’imposta ovvero della prima rata di quanto dovuto; mentre, resta fermo al 31 marzo 2024 il termine entro cui rimuovere la correlata violazione. Confermate anche le novità in materia di ravvedimento cd. “speciale” nonché quelle riguardanti la definizione agevolata degli atti di accertamento.

Tale le principali novità inserite in sede di conversione si segnala:

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