Dl Semplificazioni su responsabilità erariale e abuso d’ufficio

Pubblicato il 20 luglio 2020

Il Decreto legge n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto Decreto semplificazioni), contiene, tra le altre misure, novità per quel che concerne la responsabilità erariale e la disciplina del reato di abuso d'ufficio.

Responsabilità erariale: dolo se provata la volontà dell’evento dannoso

Il nuovo provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 - dispone, in primo luogo, una modifica all’articolo 1, comma 1 della Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in tema di azione di responsabilità.

Ai sensi di tale norma - si rammenta - la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il ritocco, nello specifico, sancisce che, per la prova del dolo, sia richiesta la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Fino al 31 luglio 2021 azione di responsabilità limitata al dolo

A seguire, si prevede che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità sia limitata "ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta"

Tale limitazione di responsabilità, tuttavia, non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Abuso d’ufficio: limitate le condotte punibili

Novità anche per quel che riguarda il reato di abuso d’ufficio, introdotte attraverso la modifica dell’articolo 323 del Codice penale.

Si puntualizza, in particolare, che per l’integrazione di tale fattispecie, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, debbono aver agito in violazione "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Tale ultima espressione è infatti sostituita all’attuale dicitura “di norme di legge o di regolamento”.

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