Dl Semplificazioni su responsabilità erariale e abuso d’ufficio

Pubblicato il 20 luglio 2020

Il Decreto legge n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto Decreto semplificazioni), contiene, tra le altre misure, novità per quel che concerne la responsabilità erariale e la disciplina del reato di abuso d'ufficio.

Responsabilità erariale: dolo se provata la volontà dell’evento dannoso

Il nuovo provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 - dispone, in primo luogo, una modifica all’articolo 1, comma 1 della Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in tema di azione di responsabilità.

Ai sensi di tale norma - si rammenta - la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il ritocco, nello specifico, sancisce che, per la prova del dolo, sia richiesta la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Fino al 31 luglio 2021 azione di responsabilità limitata al dolo

A seguire, si prevede che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità sia limitata "ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta"

Tale limitazione di responsabilità, tuttavia, non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Abuso d’ufficio: limitate le condotte punibili

Novità anche per quel che riguarda il reato di abuso d’ufficio, introdotte attraverso la modifica dell’articolo 323 del Codice penale.

Si puntualizza, in particolare, che per l’integrazione di tale fattispecie, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, debbono aver agito in violazione "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Tale ultima espressione è infatti sostituita all’attuale dicitura “di norme di legge o di regolamento”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy