Dogane: autorizzazione a presentare le merci in luoghi diversi

Pubblicato il 09 febbraio 2018

La circolare n. 2/D dell’Agenzia delle Dogane, del 7 febbraio 2018, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati.

Vengono specificati i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla presentazione delle merci in luoghi diversi dalla dogana, che devono comunque essere stati autorizzati dall’Autorità competente, in base alle modalità di cui all’articolo 139 del Codice doganale dell’unione.

Si specifica, in primo luogo, quale è l’ufficio doganale competente al rilascio della suddetta autorizzazione, precisando che, in caso di prima richiesta, si tratta dell’ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene o rende accessibile la contabilità principale ai fini doganali e in cui effettua almeno una parte delle operazioni.

Se i suddetti criteri sono riscontrati presso più Uffici delle dogane, la competenza ricadrà sull’Ufficio dove sono svolte il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

Sarà cura dell’Ufficio individuato, alla stregua dei predetti criteri, richiedere prontamente ed acquisire in fase istruttoria tutte le informazioni e le relative determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dei criteri e dei requisiti previsti per ciascun luogo interessato.

A fronte dei requisiti richiesti per l’individuazione dei soggetti richiedenti, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni devono, poi, verificare la sussistenza anche di altri requisiti: il luogo per cui si richiede l’autorizzazione non sia utilizzato solo occasionalmente, tenendo conto del volume delle operazioni effettuate; sia assicurata l’idoneità e la regolarità del titolo legittimante l’utilizzo del luogo; il luogo approvato sia utilizzato esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione (o da un suo rappresentante); sia stata costituita idonea garanzia; siano utilizzati i vigenti istituti doganali ai fini dell’arrivo delle merci nei luoghi approvati.

Dopo aver effettuato i predetti accertamenti, l’Ufficio delle dogane (per i CAD la Direzione territoriale competente) rilascia l’autorizzazione.

Ricorda, inoltre, la circolare 2/D del 2018 che nel caso in cui il luogo già approvato ai fini dell’arrivo della merce sia destinato, successivamente, anche alle operazioni per le merci in partenza, l’autorizzazione già rilasciata è assorbente rispetto a tale evenienza mediante semplice integrazione nel provvedimento del nuovo utilizzo.

Nello stesso documento vengono riportati in allegato anche:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy