Dogane, chiarimenti sul manifesto merci per navi e aeromobili

Pubblicato il 11 settembre 2025

Con la nuova circolare n. 24 del 10 settembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce importanti chiarimenti sull’applicazione delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione, con particolare riferimento all’obbligo di presentazione del manifesto merci in arrivo e in partenza.

Le novità riguardano soprattutto provviste e dotazioni di bordo, le categorie di navi esentate e i casi in cui il manifesto non è richiesto, al fine di garantire maggiore uniformità e semplificazione nelle procedure doganali su tutto il territorio nazionale.

L’Agenzia delle Dogane ricorda che con la Determinazione Direttoriale n. 0506812 del 25 luglio 2025, vengono applicati gli articoli 61 e 62 delle DNC, che regolano la trasmissione del manifesto di carico.

Provviste e dotazioni di bordo: gestione

La circolare 24/D/2025 chiarisce innanzitutto come devono essere gestite, dal punto di vista doganale, le provviste e le dotazioni di bordo destinate ad aeromobili e navi.

Secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione, in linea con l’articolo 269 del Codice Doganale Unionale, la dichiarazione di esportazione vale come prova dell’effettivo imbarco di tali beni. In altre parole, non è necessario un ulteriore documento per dimostrare che le provviste sono state caricate: la dichiarazione di esportazione assolve a questo scopo.

È importante sottolineare che le provviste e le dotazioni imbarcate, anche se consumate o utilizzate all’interno del territorio doganale unionale, mantengono la loro posizione doganale unionale. Questo significa che, una volta completate le formalità di esportazione, le merci non sono soggette a ulteriori vincoli doganali legati alle esportazioni ordinarie. Lo scopo principale di queste formalità, infatti, è solo quello di fornire alle autorità una prova dell’imbarco, senza altri effetti aggiuntivi in ambito doganale. Restano naturalmente validi gli obblighi derivanti da altre normative, come quelle fiscali relative ad alcolici, tabacchi o prodotti energetici.

Il manifesto merci in partenza (MMP) deve comunque essere presentato, e costituisce la prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR 633/1972. Non è invece richiesto, successivamente, il manifesto merci in arrivo (MMA) nel porto successivo, per dichiarare le scorte di provviste già imbarcate nei porti unionali.

La circolare 24/D/2025 conferma inoltre che restano valide le semplificazioni già introdotte in passato, come quelle previste dalla circolare 18/D/2010 e ribadite con la nota del 2019. Queste procedure – ad esempio l’uso del “memorandum di imbarco” e la dichiarazione di esportazione cumulativa – possono continuare a essere utilizzate, soprattutto nei casi in cui il tempo a disposizione per l’imbarco sia ridotto o la natura delle operazioni renda difficile presentare subito la dichiarazione di esportazione.

Per quanto riguarda il carburante destinato alle imbarcazioni, la disciplina è diversa: la prova dell’imbarco ai fini dell’esenzione fiscale resta regolata unicamente dalle formalità previste per le accise, come già stabilito dalle risoluzioni n. 1/D e n. 69/E del 2017.

Categorie esentate dalm presentare manifesto merci

La circolare 24/D/2025 dedica un passaggio specifico a chiarire meglio quali siano le categorie di navi esentate dall’obbligo di presentare il manifesto merci, come indicato nell’articolo 3 della Determinazione Direttoriale n. 0506812 del 25 luglio 2025.

Viene precisato che la definizione di “nave da diporto” deve essere intesa nel senso più ampio previsto dal Codice della Navigazione. Rientrano quindi in questa categoria tutte le imbarcazioni concepite per la navigazione a scopo ricreativo o personale, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di motore. Non fa differenza, dunque, che l’unità sia più corta o più lunga di 24 metri: l’elemento decisivo è la destinazione d’uso alla navigazione da diporto.

Diverso è invece il discorso per le navi da crociera. Queste ultime, pur essendo imbarcazioni destinate al trasporto di passeggeri, svolgono a tutti gli effetti un’attività commerciale e, proprio per questa ragione, non possono essere considerate navi da diporto. Di conseguenza, non rientrano tra le categorie che godono dell’esenzione dall’obbligo di presentazione del manifesto merci.

Tuttavia, la circolare 24/D/2025 introduce una distinzione importante:

In sintesi, la regola stabilisce che l’esenzione dipende non dal tipo di nave in sé, ma dal trattamento concreto delle merci a bordo: per le navi da diporto l’esenzione è piena, per le navi da crociera l’obbligo scatta solo in caso di scarico di merci non unionali.

Altri casi di esonero

Oltre alle situazioni già descritte per le provviste di bordo e per le categorie di navi esentate, la circolare del 10 settembre 2025 elenca una serie di ulteriori circostanze in cui non è necessario presentare il manifesto merci.

  1. Merci che vengono temporaneamente scaricate e poi ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il viaggio. Questa operazione si rende talvolta indispensabile per consentire il carico o lo scarico di altre merci. Secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del Codice Doganale dell’Unione, paragrafo 2, in simili circostanze non sorge alcun obbligo di presentazione in dogana. Un esempio concreto è quello di una nave da crociera che, durante una sosta in un porto unionale, deve rifornirsi di nuove provviste di bordo: per imbarcare i nuovi rifornimenti può essere necessario scaricare temporaneamente parte delle provviste già a bordo, per poi ricaricarle al termine delle operazioni. Un altro esempio può riguardare un aereo che deve momentaneamente scaricare alcuni container per consentire lo stivaggio di ulteriori contenitori.
  2. Merci non unionali accompagnate da un documento di transito T1 che si trovano a bordo di aeromobili o navi che effettuano collegamenti regolari su tratte interne all’Unione. In queste circostanze, nonostante si tratti di merci non unionali, il documento di transito già garantisce la tracciabilità e la sorveglianza doganale, rendendo superflua la presentazione del manifesto.
  3. Cabotaggio tra porti nazionali quando le merci sono scortate da un documento T2L. Tale documento, infatti, certifica che le merci hanno natura unionale, evitando così ulteriori adempimenti dichiarativi.
  4. Beni privati che accompagnano i passeggeri. Si pensi, ad esempio, alle navi che effettuano rotte extra-UE trasportando sia passeggeri che merci: in questi casi, i beni al seguito dei passeggeri – come le automobili private imbarcate – non richiedono la presentazione del manifesto merci.

ATTENZIONE: Per navi e aeromobili diretti verso destinazioni extra-UE, il manifesto merci in partenza (MMP) deve comunque essere presentato ogni volta che la normativa doganale richiede una dichiarazione pre-partenza (articolo 263 del Codice Doganale dell’Unione). Rimangono naturalmente salvi i casi specifici di esenzione previsti dall’articolo 245 del Regolamento delegato 2446/2015.

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