Vengono forniti chiarimenti in materia di formazione e aggiornamento per la qualifica di responsabile delle questioni doganali degli Operatori Economici Autorizzati (AEO) e dei soggetti abilitati alla rappresentanza diretta.
La disciplina relativa alla qualifica di responsabile delle questioni doganali e alla possibilità di svolgere attività di rappresentanza diretta trova fondamento in un insieme articolato di norme di livello unionale e nazionale, volte a garantire elevati standard di competenza e professionalità degli operatori economici che interagiscono con l’autorità doganale.
A livello dell’Unione europea, il punto di riferimento principale è rappresentato dal Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013, CDU), che all’articolo 39, lettera d), individua tra i criteri essenziali per il rilascio dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) la necessità che il soggetto dimostri un’adeguata competenza o qualifica professionale in materia doganale.
In stretta connessione con tale disposizione, l’articolo 27 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 fornisce le indicazioni operative sulle modalità con cui la competenza può essere dimostrata. Il legislatore unionale ha previsto due opzioni alternative:
Sul piano interno, il legislatore italiano ha rafforzato tale quadro con il Decreto Legislativo n. 141 del 2024, che all’articolo 31, comma 2, lettera c), ha stabilito requisiti più stringenti per il rilascio dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta. In particolare, la norma attribuisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) il compito di definire, tramite appositi provvedimenti, gli standard minimi di competenza e qualifiche professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di rappresentanza.
In questo quadro, la formazione assume un ruolo centrale. Essa non si limita a costituire uno strumento di accesso iniziale alla professione, ma diventa anche un requisito di mantenimento nel tempo della qualifica.
L’Agenzia delle Dogane, attraverso successive circolari (n. 27/2023 e n. 6/2024), ha progressivamente chiarito le modalità di accreditamento dei corsi, i contenuti minimi e i criteri di valutazione, fino ad arrivare con la circolare n. 25/2025 del 30 settembre a ridefinire in maniera organica le regole per i corsi di formazione “base” e per quelli di aggiornamento periodico.
Questa evoluzione normativa riflette la volontà del legislatore europeo e nazionale di garantire che i soggetti che ricoprono funzioni di responsabilità doganale operino con un livello di competenza elevato, aggiornato e coerente con le crescenti esigenze di sicurezza, trasparenza e correttezza dei traffici commerciali internazionali.
In Italia, la disciplina della formazione professionale è affidata principalmente alle Regioni e alle Province autonome. Nello specifico, possono essere considerati legittimati a erogare formazione professionale i seguenti soggetti:
Un aspetto rilevante chiarito dalla circolare n. 25 del 30 settembre 2025 è che l’ADM non eroga direttamente formazione professionale e non accredita in via autonoma i soggetti formatori. Il suo ruolo consiste invece nel verificare che gli enti siano già stati riconosciuti idonei dalle autorità competenti (Regioni o Ministero dell’Istruzione e del Merito) e nell’accreditare i corsi sulla base dei requisiti oggettivi richiesti (durata, contenuti, modalità di verifica delle competenze).
In questo modo si assicura che la formazione segua standard omogenei e certificati, pur mantenendo la centralità delle competenze regionali, e che gli operatori economici possano contare su percorsi formativi affidabili e pienamente riconosciuti ai fini doganali.
Il primo livello è costituito dai cosiddetti corsi “base”, della durata minima di 200 ore; si tratta di un percorso strutturato, concepito per fornire ai partecipanti una preparazione completa e approfondita in materia doganale.
Questi corsi devono rispettare alcuni requisiti fondamentali:
Al termine del percorso, l’ente formatore rilascia un attestato di frequenza con esame superato, che certifica non solo l’effettiva partecipazione, ma anche l’acquisizione delle competenze richieste dalle norme europee (Regolamenti UE 952/2013 e 2447/2015).
Accanto alla formazione iniziale, il legislatore ha introdotto un obbligo di aggiornamento professionale costante, volto a garantire che le competenze acquisite vengano mantenute e adattate alle evoluzioni della normativa e delle prassi doganali.
Con la determinazione direttoriale ADM n. 506849 del 25 luglio 2025, è stato stabilito che i titolari di abilitazione alla rappresentanza diretta devono frequentare, con cadenza biennale, corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore.
In origine, secondo quanto indicato dalla circolare n. 6/2024, tali corsi potevano essere organizzati liberamente dagli enti senza la necessità di un accreditamento preventivo presso ADM. La circolare n. 25/2025 ha invece modificato questa impostazione, stabilendo che anche i corsi di aggiornamento, così come quelli di base, debbano essere sottoposti ad accreditamento.
Gli enti formatori, pertanto, devono presentare domanda all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all’avvio del corso, indicando:
Anche in questo caso, al termine del corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione, che certifica la regolare frequenza e, se previsto, l’esito della verifica finale.
Questa organizzazione duale – corsi di formazione intensiva all’inizio e corsi di aggiornamento ricorrenti – riflette la logica di un sistema che non si limita a richiedere conoscenze iniziali, ma impone ai professionisti doganali di mantenere nel tempo un livello elevato di preparazione, adeguato a un settore in continua evoluzione normativa e operativa.
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