Dogane. Nuove regole per la rappresentanza nella procedura di domiciliazione

Pubblicato il 23 gennaio 2015 Le imprese industriali, commerciali e agricole – in base alla previgente disciplina della rappresentanza nella procedura di domiciliazione – avrebbero potuto avvalersi di tale istituto, agendo in nome e per conto proprio, oppure usufruire della rappresentanza diretta, per il tramite di uno spedizioniere doganale per la presentazione della dichiarazione. Gli altri operatori economici, invece, avrebbero potuto agire solo con la modalità della rappresentanza indiretta.

Ma, proprio per tale difformità di comportamento la Commissione Europea è stata investita da un reclamo formulato da un’associazione professionale di categoria e alla luce di ciò ha riesaminato l’intera prassi, indicando le modalità corrette di esercizio dell’istituto della rappresentanza nell’ambito della procedura di domiciliazione.

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 1 del 19 gennaio 2015, fornisce nuove istruzioni al riguardo che superano integralmente le indicazioni rese con le precedenti circolari nn. 27/D/2005 e 9/D/2011 (par. 2.1), per ciò che riguarda la parte relativa alle modalità di rappresentanza nell’ambito della procedura di domiciliazione, lasciando immutate le restanti istruzioni.

Le novità della disciplina della rappresentanza

L’Agenzia delle Dogane richiama in via preliminare il Codice Doganale Comunitario che riconosce a chiunque di farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità e ripercorre così le tipologie di rappresentanza possibili: rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta.

Proprio tale disciplina contenuta nell’articolo 5 del CDC è sta interpretata dalla commissione UE che, alla luce anche dell’articolo 253 par 4 del Reg. n. 2454 del 1993, specifica che il titolare di procedura di domiciliazione potrà ora agire:

in suo nome e per proprio conto,
come rappresentante diretto,
come rappresentante indiretto.

Resta ferma, comunque, la necessità che l’autorità doganale sia sempre in grado di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati qualora il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione agisca in qualità di rappresentante.
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