Domanda di trasferimento tempestiva, ok al beneficio prima casa

Pubblicato il 16 febbraio 2015 Il beneficio fiscale della prima casa spetta anche a chi, pur avendone fatta tempestiva e formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso.

Ed infatti, per quel che concerne la determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica sancito dall'articolo 18, comma 2 del DPR n. 223/1989.

Detto ultimo articolo, in particolare, affermando la necessità della “saldatura temporale” tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza da considerare è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 110 depositata l'8 gennaio 2015.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di incontro del 28/4/2026

05/05/2026

Ccnl Autostrade e trafori. Premio produttività

05/05/2026

Dati sanitari online: quando la pubblicazione è illecita secondo il Garante Privacy

05/05/2026

EPAR e altri Enti bilaterali: cosa deve sapere il consulente del lavoro per orientare correttamente l’impresa

05/05/2026

Sì definitivo alla trasparenza retributiva: diritto di informazione esteso

05/05/2026

Cassa Forense: figli nati 2025 e prestiti under 35, domande al via

05/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy