Donare l'immobile in espropriazione costituisce abuso

Pubblicato il 08 maggio 2014 La Cassazione, con la sentenza n. 9905 del 7 maggio 2014, ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un avviso di accertamento ai fini Irpef notificato ad un contribuente in conseguenza della donazione che il medesimo aveva effettuato in favore della coniuge.

Elusività della donazione

La donazione era stata considerata elusiva dall'Ufficio finanziario in quanto aveva riguardato un immobile soggetto a espropriazione. Per il Fisco, ossia, l'operazione era da ritenere dettata dall'intento di evitare la plusvalenza che si sarebbe determinata in esito alla già avviata procedura espropriativa.

E la Suprema corte ha condiviso questa lettura, sottolineando la non opponibilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano abuso del diritto e che si traducano “in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale”.

Per la Cassazione, questo principio va esteso a tutti i settori dell'ordinamento tributario, e dunque anche all'ambito delle imposte dirette, prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione.

Al contribuente la prova di ragioni alternative

Spetta al contribuente, in questo contesto, la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy