Dopo i sei mesi di gestazione, si ha diritto al congedo di maternità

Pubblicato il 20 aprile 2011 Con messaggio n. 9042 del 2011, l’Inps specifica in quali casi le interruzioni di gravidanza possono essere considerate parti e quando semplici aborti, ai fini della maturazione del diritto al congedo di maternità o dell’indennità di malattia.

Nel testo del documento si legge che se l’interruzione avviene a decorrere dal 180esimo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto e l’Inps riconoscerà alla donna il congedo di maternità e il trattamento previdenziale corrispondente. Viceversa, se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene prima del 180esimo giorno – cioè entro il 179esimo giorno dall’inizio della gestazione - si considera aborto e, dunque, alla donna viene riconosciuta l’indennità di malattia. La data dell’inizio della gestazione viene individuata calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto Pubblica amministrazione: le misure Giustizia in Gazzetta

14/05/2025

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy