Dopo i sei mesi di gestazione, si ha diritto al congedo di maternità

Pubblicato il 20 aprile 2011 Con messaggio n. 9042 del 2011, l’Inps specifica in quali casi le interruzioni di gravidanza possono essere considerate parti e quando semplici aborti, ai fini della maturazione del diritto al congedo di maternità o dell’indennità di malattia.

Nel testo del documento si legge che se l’interruzione avviene a decorrere dal 180esimo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto e l’Inps riconoscerà alla donna il congedo di maternità e il trattamento previdenziale corrispondente. Viceversa, se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene prima del 180esimo giorno – cioè entro il 179esimo giorno dall’inizio della gestazione - si considera aborto e, dunque, alla donna viene riconosciuta l’indennità di malattia. La data dell’inizio della gestazione viene individuata calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto.
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