Doppio canone per sospensione sfratto dal locale commerciale: dovuto solo dopo l’indennità di avviamento

Pubblicato il 30 novembre 2009 La Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 23198 del 3 novembre 2009, interviene a dirimere una questione che vede un conduttore condannato dai giudici di merito ad erogare al locatore il raddoppio del canone per il periodo di sospensione legale dell’esecuzione del provvedimento di rilascio del locale ad uso diverso dall’abitazione, benché il locatario non abbia corrisposto al conduttore il pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.

La Suprema corte, cassando la sentenza impugnata, chiarisce che la percezione da parte del locatore del raddoppio del canone (all'art. 7 del Dl. 551/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 61/1989) è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Questo poiché una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, possa scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa, così rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla sospensione della cessazione legale, corrispondendo al locatore il doppio del canone.
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