Doppio risarcimento Non è abuso

Pubblicato il 27 settembre 2016

Azione autonoma Non abuso del processo ma facoltà legittima

Nell'ipotesi che due soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall'ordinamento alle parti, ossia la mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte, non può essere interpretato come obbligo di agire contestualmente in un unico processo.

Il mancato esercizio di tale facoltà, difatti – e quindi la scelta della via ordinaria di promozione autonoma dell’azione in distinti processi – non integra abuso del processo, ma legittimo esercizio di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, non ravvisando abuso del processo, in un caso ove erano state presentate due distinte domande di risarcimento nei confronti del preteso danneggiante, in riferimento ad un medesimo sinistro stradale (una da parte del conducente in proprio, anche amministratore di una s.a.s., per le lesioni personali subite; l’altra da parte del medesimo amministratore, ma in qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell’autovettura, per i danni dalla stessa riportati).

Abuso diritto Strumenti processuali oltre limiti tutela

Ritiene in proposito il Collegio, che sia possibile rinvenire abuso del processo – secondo costante giurisprudenza di legittimità – solo nell’utilizzo di strumenti processuali al di là ed oltre i limiti della loro funzionalizzazione alle esigenza di tutela per cui l’ordinamento li appresta, e quindi nell'utilizzo di mezzi processuali non vietati.

Nella specie, i giudici di merito hanno erroneamente qualificato come abuso, non tanto l’utilizzo di strumenti processuali oltre i limiti idonei a consentire il soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato, ma il mancato esercizio di una facoltà aggiuntiva data dall'ordinamento.

Viceversa – conclude la Corte con sentenza n. 18782 del 26 settembre 2016 – l’abuso del diritto non è qui neanche logicamente predicabile, in presenza del mancato esercizio di una facoltà costruita come opzione ulteriore rispetto allo strumento ordinario.

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