Droghe leggere. Pena patteggiata da rideterminare

Pubblicato il 16 settembre 2015

La pena applicata a seguito di patteggiamento, avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 D.p.r. 309/1990 (ovvero, relativi alle c.d. droghe leggere) e divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, può essere rideterminata in sede di esecuzione, in quanto pena illegale.

In tal caso, la rideterminazione avviene ad iniziativa delle parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., sottoponendo al giudice dell'esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l'accordo.

In ipotesi di mancato accordo o di pena concordata non ritenuta congrua, il giudice provvede autonomamente alla rideterminazione della pena, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Questo è quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 37107 depositata il 15 settembre 2015, con cui è stato accolto il ricorso di un imputato, condannato per aver illecitamente acquistato, detenuto e trasportato un determinato quantitativo di hashish e marijuana.

Quest'ultimo, in particolare, aveva richiesto al Tribunale dell'esecuzione, che venisse revocata la sentenza di condanna emessa dal Gip a seguito di patteggiamento, con conseguente rideterminazione della pena ed applicazione della sospensione condizionale. Ciò, alla luce della citata pronuncia di incostituzionalità n. 32/2014, che aveva determinato la reviviscenza del precedente e più favorevole trattamento sanzionatorio in materia di droghe leggere.

Nel caso de quo, la Corte di legittimità, non ha ritenuto di condividere l'impostazione dei giudici dell'esecuzione, affermando l'illegalità della pena, anche se, nella fattispecie, ricompresa entro i nuovi limiti edittali di cui all'art. 73 D.Lgs. 309/1990, come rivissuto per effetto della menzionata dichiarazione di incostituzionalità.  

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