DURC. Ulteriori chiarimenti INPS in caso di concordato preventivo

Pubblicato il 10 agosto 2015

Con messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in caso di concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di INAIL e INPS.

Nel particolare chiarisce il messaggio che, sentito in merito, il Ministero del Lavoro ha affermato, in via definitiva, l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio.

Anche qualora i crediti privilegiati INPS e INAIL risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari dopo il decreto di omologazione deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.

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