E’ “furto in abitazione”, anche se commesso in un cantiere

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Non sussiste la fattispecie di “furto semplice”, bensì quella di “furto in abitazione” ai sensi dell’art. 624 bis del Codice penale, qualora il reato sia commesso introducendosi all’interno di un cantiere.

E’ ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza n. 2768 depositata in data 21 gennaio 2015, con cui è stata confermata la condanna di un uomo per il reato di furto in abitazione, in quanto, introducendosi all’interno di un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, aveva sottratto dei beni appartenenti alla società edile che vi lavorava.

Ha stabilito in proposito la Cassazione, con la presente pronuncia, come ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di “dimora privata” sia più ampia rispetto a quella di “abitazione” e tale da comprendere qualunque luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della sua vita privata.

Proprio alla luce di tale ragionamento, i giudici di legittimità hanno ricondotto la fattispecie in esame nella sfera applicativa del citato art. 624 bis, in base alla considerazione per cui nei cantieri, gli operai sono soliti utilizzare spazi (spogliatoi, depositi) per le necessità della loro vita personale, connesse all’attività lavorativa.
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