E’ la mera destinazione degli immobili ad attività fieristica a far scattare l’esenzione Ici

Pubblicato il 18 gennaio 2011 La Ctp di Torino, con la sentenza n. 153/17/10, arriva ad una conclusione niente affatto scontata sul tema dell’Ici: tributo che ancora oggi fa molto discutere a seconda delle diverse categorie catastali di immobili che vengono presi in considerazione.

Con la sentenza, i giudici torinesi - dopo aver precisato che gli immobili fieristici oggetto del contendere rientrano nell’ambito delle tipologie catastali E e non D - precisano che ai fini dell’applicazione dell’esenzione Ici è sufficiente che gli stessi siano destinati ad attività fieristica, a prescindere dalla loro iscrizione in Catasto.

Cioè, è sufficiente la destinazione potenziale dell’immobile per far scattare l’esenzione dal tributo locale, dato che essi per legge dovrebbero essere catalogati nella categoria E del Catasto, anche se di fatto l’immobile è stato spostato di categoria su invito dell'ente locale, che poi ha notificato un avviso di accertamento con il quale si richiedeva il pagamento dell’Ici non versata per le annualità pregresse e non ancora decadute.
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