Ecobonus condomìni Invio documentazione dal 15 settembre

Pubblicato il 12 settembre 2017

Per beneficiare dell'ecobonus condomìni, le istanze vanno inoltrate all'Agenzia Nazionale dell'Efficenza Energetica (Enea) a partire dal 15 settembre 2017.

L'agevolazione per il risparmio fiscale degli edifici esistenti si ottiene previo invio della documentazione tecnica (allegati A ed E del Dm 19 febbraio 2007, cosiddetto “decreto edifici”), tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it.

Si ricorda che il beneficio è così strutturato:

Tali detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40 mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Possono usufruire del bonus le persone che sostengono le spese oppure i contribuenti possono cedere il credito secondo le modalità recentemente definite dall'Amministrazione finanziaria (provv. n. 165110 del 28 agosto 2017).

Online il Vademecum dell'Enea

L'Agenzia Nazionale ha pubblicato sul proprio sito internet un Vademecum in cui vengono riassunte le regole per l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del bonus fiscale.

In particolare, vengono riepilogati tutti i lavori incentivati e per ciascun di essi è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare.

In tal modo si vuole dare un contributo pratico a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere uno dei lavori incentivati, come, per esempio: lavori su parti comuni condominiali, serramenti e infissi, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione, pannelli solari ecc..

Tra le istruzioni fornite si legge che:

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