Ecobonus veicoli, novità per autonoleggi e colonnine ricarica

Pubblicato il 13 ottobre 2022

Con il D.P.C.M.  4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022) sono state apportate alcune importati modifiche alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 6 aprile 2022 in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Le novità entreranno in vigore dal 19 ottobre 2022. In primo luogo, viene stabilito che - per l'anno 2022 - il contributo per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli non inquinanti (auto elettriche e veicoli plug-in) viene incrementato del 50% nel caso in cui l'acquirente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro. Detto contributo “aggiuntivo” è, tuttavia, concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.

Conseguentemente, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro è riconosciuto:

a) un contributo di 4.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso in cui si acquisti un veicolo di categoria M1:

b) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

Ulteriore novità ha riguardato la platea dei beneficiari dei suddetti contributi. In particolare, i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del D.P.C.M. 6 aprile 2022 sono concessi anche alle “persone giuridiche” che impiegano i veicoli acquistati in attività di “autonoleggio” con finalità commerciali purché tale impiego nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo siano mantenuti per almeno 12 mesi. Per tali soggetti i contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, in misura pari al 50% di quelli ordinariamente previsti dal citato D.P.C.M. 6 aprile 2022. Si tratta di una eventualità che si “aggiunge” a quella già prevista dal DPCM  6 aprile 2022 e che riguarda l’acquisto di veicoli elettrici e plug-in da parte di persone giuridiche che li impiegano in attività di car sharing (se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, sono mantenuti per almeno 24 mesi). Inserita, poi, la lettera f)-bis alle disposizioni di cui all’articolo 2,  comma 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 in base alla quale, per l'anno 2022, viene riconosciuto un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente, ai fini dell'acquisto di infrastrutture di potenza “standard” per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. Il limite di spesa è innalzato a 8.000 euro in caso di posa in opera dell’infrastruttura sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Da ultimo, si segnala la modifica all’articolo 3, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 6 aprile 2022 in merito alle risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti nonché alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di predisporre un decreto direttoriale ad hoc al fine di individuare le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici in esame.

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