Emersione irregolare e raddoppio della maxisanzione anche con permesso temporaneo

Pubblicato il 16 dicembre 2020

L'impiego irregolare di lavoratori subordinati stranieri che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, Decreto Rilancio, comporta l'applicazione del doppio della maxisanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, e ss. mm.

L'assunto, comunicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 15 dicembre 2020, n. 1118, fonda i presupposti estensivi dell'interpretazione letterale sancita dal comma 14 del predetto art. 103, sulla effettiva intenzione del legislatore volta ad evitare che l'impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti per la trasformazione del permesso da carattere temporaneo in permesso per motivi di lavoro.

Invero, giacché il comma 14, riconduca l'alveo di applicazione della sanzione pari al doppio della c.d. maxisanzione al caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 12694 del 9 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno optare per una soluzione ermeneutica più ampia che estenda l'applicazione della misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore irregolarmente occupato abbia già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del richiamato comma 2.

In particolare, atteso che l'anzidetto comma 2, consente al lavoratore straniero di esibire un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa per l'ottenimento della trasformazione del permesso temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la ratio legis della norma è, certamente, quella di includere, nell'ambito dei soggetti che hanno presentato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, tutti coloro che sono coinvolti nella procedura di emersione a prescindere dal fatto che abbiano o meno ottenuto già un permesso provvisorio.

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