Enti locali. Aree mercatali, tariffa giornaliera fino ad un massimo di 9 ore

Pubblicato il 30 luglio 2021

Il Mef, con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, interviene sul cosiddetto canone sulle aree mercatali di cui all'art. 1, comma 837 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

La suddetta Legge ha previsto l’introduzione, a decorrere dal 2021, di due canoni, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali.

Si tratta, in particolare:

Con riferimento specifico a questo secondo canone, sono sorti dei dubbi su come dovesse essere calcolata la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Il problema nasce dalla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 843, della Legge 160/2019, dal momento che, secondo tale disposizione, la tariffa giornaliera di base, indicata nel comma 842, “frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo”, va poi moltiplicata per la superficie occupata, espressa in metri quadrati.

Il dubbio rigurdava il fatto se, in base alla disposizione del suddetto comma 842, la tariffa deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 oppure, oppure essere frazionata per un massimo di 9 ore.

Secondo i tecnici del Mef, al fine di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe, si consente agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di 9 ore, "superato il quale si applica la tariffa intera".

Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa del canone per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

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