Enti morali e recupero contributi previdenziali non pagati

Pubblicato il 16 gennaio 2015 L’INPS, con messaggio n. 295 del 15 gennaio 2015, si è occupato del recupero dei crediti nei confronti di istituzioni ed enti non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Unità Sanitarie Locali.

Tali enti possono pagare i contributi previdenziali cedendo crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici e le cessioni in questione devono essere poste in essere con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 2440/1923.

L’amministrazione ceduta “entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce” per cui, continua il messaggio, in presenza di accettazione da parte dell’amministrazione ceduta nel termine citato, la cessione sarà efficace e l’accettante diverrà debitore dell’importo da corrispondere per i contributi non pagati dall’Ente Morale.

In assenza di accettazione entro il suddetto termine, invece, l’atto di cessione sarà privo di efficacia e la qualifica di debitore rimarrà in capo all’Ente Morale cedente.

A tal proposito, l’Istituto ha ribadito che la peculiarità della disciplina non impedisce che anche ai crediti nei confronti degli Enti Morali si applichino le disposizioni vigenti per il recupero della generalità dei contributi previdenziali non pagati.

Quindi, l’Istituto si attiverà per il recupero e in particolare:

- per i crediti ceduti alle ASL e non accettati nonché per i crediti ceduti alle ASL ed accettati oltre i 90 giorni (come per i crediti non oggetto di cessione) il recupero avverrà nei confronti degli Enti Morali;

- i crediti ceduti alle ASL ed accettati entro i 90 giorni saranno recuperati nei confronti delle ASL accettanti.
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