Entrate: diritto di rivalsa verso la stabile organizzazione del cessionario non residente

Pubblicato il 19 marzo 2019

Oggetto del principio di diritto n. 10 dell’Agenzia delle Entrate è l’esercizio del diritto di rivalsa per l’imposta dovuta a seguito di accertamento, ai sensi dell’articolo 60, comma 7 del Dpr n. 633/1972, che può essere esercitato dal cedente nei confronti di una stabile organizzazione del cessionario non residente, anche se costituita dopo l’operazione.

Si ricorda che l’articolo 60, comma 7 del Dpr n. 633/72 prevede la possibilità, per il cedente o prestatore, di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti, purché il medesimo cedente o prestatore abbia provveduto al pagamento dell’imposta o maggiore imposta accertata, nonché al pagamento delle sanzioni e degli interessi.

Nel principio di diritto n. 10/2019, l’Agenzia specifica che: nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa ex articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stabile organizzazione che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione nei termini biennali indicati nel citato articolo 60.

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