Equitalia: prime indicazioni sulle nuove modalità di riscossione

Pubblicato il 17 agosto 2011 Con la direttiva n. 29/2011, il gruppo Equitalia commenta le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo e dalla Manovra correttiva di luglio in materia di riscossione, fornendo alcune importanti indicazioni circa le modifiche operative che interessano direttamente gli agenti della riscossione.

In particolare, la direttiva spiega che in caso di procedure concorsuali già avviate, gli agenti della riscossione potranno richiedere l’ammissione a privilegio dei crediti inerenti alle imposte dirette, anche se gli stessi importi sono già stati ammessi al passivo in via chirografaria. Nello specifico, la Direzione centrale strategie di riscossione del Gruppo ha reso noto che l’agente della riscossione potrà chiedere l’ammissione al privilegio dei crediti Irpef, Ires ed Irap sorti prima del 6 luglio 2011, tramite l’istituto dell’insinuazione tardiva prevista dall’articolo 101 della legge fallimentare.

Altra disposizione di notevole impatto per i dipendenti di Equitalia è che il gruppo non potrà iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per il quale procede è inferiore a 20mila euro, a condizione che la pretesa iscritta a ruolo sia stata impugnata in giudizio e il debitore sia proprietario dell’immobile da egli stesso adibito ad abitazione principale. Invariato resta il limite degli 8mila euro attualmente vigente per tutti gli altri casi.

In commento anche la disposizione del DL Sviluppo che ha introdotto per l’agente della riscossione l’obbligo della doppia notifica preventiva all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive per debiti di importo non superiore a 2mila euro.
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