Equitalia tenuta a risarcire il danno esistenziale per mancata prudenza

Pubblicato il 20 settembre 2011 Con la pronuncia n. 257 del 3 giugno 2011, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha condannato Equitalia a pagare, a titolo di indennizzo, una somma ad un uomo che, accettata un’eredità con beneficio di inventario, si è visto iscrivere una ipoteca su un proprio bene immobile per un presunto debito del de cuius.

Secondo i giudici toscani, Equitalia ha adottato “con estrema superficialità, un comportamento contrario al principio di trasparenza, di coscienza e di conoscenza sulla legittimità del tributo accertato", come tale sanzionato dall'art. 96 c.p.c..

Inoltre, i creditori del de cuius (tra cui le società di riscossione) possono aggredire solo i beni devoluti agli eredi accettanti, non quelli personali.

Di qui, la decisione dei giudici di Firenze di annullare l’iscrizione di ipoteca richiesta da Equitalia, dal momento che si era in presenza di un’accettazione di eredità con beneficio. Ne discende che l'iscrizione ipotecaria richiesta da Equitalia e accesa senza la dovuta diligenza e verifica sull'effettivo stato del bene comporta la nullità dell'atto. Inoltre, la società di riscossione è stata obbligata anche al pagamento di una somma a titolo di “resistenza temeraria”. Il tutto per aver costretto l'erede “inconsapevole" a tutelare i suoi diritti in sede giudiziaria, con connesso disagio per la ricerca di un difensore tecnico.
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