Eredità figli naturali: riconoscimento della diversità delle posizioni in esame

Pubblicato il 19 dicembre 2009
La Consulta, nel testo della sentenza n. 335 depositata il 18 dicembre scorso, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Cosenza con riferimento all’art. 537, terzo comma, c.c. per asserito contrasto agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione. La norma contestata, concernente la possibilità per i figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano, è stata giudicata dalla Suprema corte come legittima alla luce del criterio di compatibilità. “Nello specifico ambito dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima – spiega la Consulta - è proprio il menzionato criterio di compatibilità che rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione dell’uno rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame”. In particolare - continuano i giudici - la norma in oggetto si colloca nella prospettiva del progressivo adeguamento della normativa “allo spirito evolutivo promanante dal precetto costituzionale di cui al terzo comma dell’art. 30, che permea la riforma del diritto di famiglia e che caratterizza l’ampia discrezionalità lasciata al legislatore in materia”; discrezionalità comunque ispirata al canone di ragionevolezza e soggetta anche al limite della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima.
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